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Riconoscimento del titolo di fisioterapista in Italia ed in Europa

Data pubblicazione: 31/05/2017
Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

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Introduzione - Riconoscimento del titolo di fisioterapista in Italia ed in Europa

Come poter esercitare la professione di fisioterapista all'estero o far riconoscere il proprio titolo in Italia. Regole e modulistica

Malgrado il Trattato dell'Unione Europea consenta la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ogni Stato può avere regolamentato i requisiti per l'accesso ad una professione in maniera differente da un altro e questo potrebbe costituire un ostacolo per quanti vogliano lavorare in un Paese diverso da quello in cui hanno ottenuto la qualifica per quella stessa professione. Pertanto, l'Unione Europea ha emanato alcune direttive al fine di regolamentare il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui le qualifiche sono state ottenute. Queste direttive, tradotte in normative e linee guida dagli Stati appartenenti all'UE, riguardano anche la professione del fisioterapista, sia per quanto attiene al riconoscimento all'estero del titolo conseguito in Italia, sia per il riconoscimento in Italia della qualifica acquisita in un altro Stato, sia per il riconoscimento in UE del titolo ottenuto in un Paese non appartenente alla Comunità.

Riconoscimento del titolo di fisioterapista in Italia ed in Europa

La Direttiva-2005-36-CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede la libera prestazione dei servizi, vale a dire il diritto per ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro di prestare servizi in modo temporaneo oppure occasionale in un altro Stato della Comunità con il proprio titolo professionale d'origine, senza doverne chiedere il riconoscimento allo Stato membro ospitante. Le cose cambiano, invece, con la libertà di stabilimento, cioè nell'eventualità in cui il professionista, in questo caso il fisioterapista, desideri svolgere la propria attività in modo stabile, autonomamente o come dipendente, in un altro Stato dell'UE. Infatti, la possibilità di lavorare grazie al titolo ottenuto nel proprio Paese è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale da parte dello Stato ospitante. Il riconoscimento del titolo di fisioterapista non è automatico, come nel caso del medico, dell'infermiere o del veterinario, ma rientra nel regime di riconoscimento detto Sistema Generale, che contempla un confronto dei percorsi formativi previsti nei due Stati e la possibilità di vincolare il riconoscimento stesso ad esami o tirocini che vengono chiamati di adattamento. Da quanto detto, deriva una differenziazione a seconda dei casi che può essere riassunta come segue:

Titolo di fisioterapista conseguito in Italia: Il fisioterapista in possesso del titolo italiano che intende esercitare la propria professione in un altro Paese comunitario, deve inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità estera competente del Paese nel quale desidera lavorare. In alcuni casi, oltre alla domanda di riconoscimento del titolo, è possibile che le autorità estere preposte a tale funzione richiedano anche la presentazione dell''attestato di conformità e del good professional standing" che viene rilasciato dal Ministero della Sanità su richiesta dell'interessato. Per agevolare l'acquisizione delle informazioni sui procedimenti da seguire per il riconoscimento dei diplomi nazionali all'estero, sono stati istituiti centri specializzati a tale scopo che si chiamano Enic-Naric e che sono presenti in ogni Paese dell'UE, ai quali, dunque, è possibile rivolgersi direttamente.

Per l'Italia, il centro Enic-Naric si chiama Centro Informazioni Mobilita Equivalenze Accademiche e riconoscimenti dei titoli (CIMEA).

Cliccando sui seguenti link è possibile accedere al sito Enic-Naric e vedere le professioni regolamentate in Italia e quelle regolamentate in Europa

Titolo di fisioterapista conseguito in un Paese dell'UE: Il fisioterapista con un titolo acquisito in uno Stato membro dell'UE che vuole svolgere la professione in Italia, dovrà chiederne il riconoscimento alla relativa autorità competente che, nel caso specifico, è la seguente:

Ministero della Salute Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie - Ufficio IV Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Tel. +39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286 Guarda la pagina del sito del Ministero

Titolo di fisioterapista conseguito in un Paese non dell'UE: Il fisioterapista in possesso di un titolo straniero conseguito in un Paese che non è membro della Comunità deve presentare l'apposita domanda per richiedere il riconoscimento della propria qualifica e solo una volta ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della Salute, potrà esercitare la professione in Italia. L'iter va ripetuto anche nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto in un altro Paese dell'UE.

Titolo di fisioterapista conseguito in uno stato membro dell'UE da un cittadino non comunitario: I cittadini non comunitari che hanno conseguito il titolo straniero di fisioterapista in un Paese membro dell'UE, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare la domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della Sanità, anche se questo è già stato riconosciuto in un altro Paese della Comunità.

I Tempi per il riconoscimento del titolo di fisioterapista: La normativa prevede che l'Autorità preposta comunichi entro il termine di 1 mese, sia la conferma di ricezione della domanda del riconoscimento del titolo, sia la richiesta di eventuali documenti mancanti. Entro i 4 mesi successivi all'acquisizione completa della domanda e della relativa documentazione, viene espletata la procedura di esame della richiesta, che termina con l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo.

Introduzione - Riconoscimento del titolo di fisioterapista in Italia ed in Europa

Come poter esercitare la professione di fisioterapista all'estero o far riconoscere il proprio titolo in Italia. Regole e modulistica

Malgrado il Trattato dell'Unione Europea consenta la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, ogni Stato può avere regolamentato i requisiti per l'accesso ad una professione in maniera differente da un altro e questo potrebbe costituire un ostacolo per quanti vogliano lavorare in un Paese diverso da quello in cui hanno ottenuto la qualifica per quella stessa professione. Pertanto, l'Unione Europea ha emanato alcune direttive al fine di regolamentare il riconoscimento delle qualifiche professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui le qualifiche sono state ottenute. Queste direttive, tradotte in normative e linee guida dagli Stati appartenenti all'UE, riguardano anche la professione del fisioterapista, sia per quanto attiene al riconoscimento all'estero del titolo conseguito in Italia, sia per il riconoscimento in Italia della qualifica acquisita in un altro Stato, sia per il riconoscimento in UE del titolo ottenuto in un Paese non appartenente alla Comunità.

Riconoscimento del titolo di fisioterapista in Italia ed in Europa

La Direttiva-2005-36-CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede la libera prestazione dei servizi, vale a dire il diritto per ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro di prestare servizi in modo temporaneo oppure occasionale in un altro Stato della Comunità con il proprio titolo professionale d'origine, senza doverne chiedere il riconoscimento allo Stato membro ospitante. Le cose cambiano, invece, con la libertà di stabilimento, cioè nell'eventualità in cui il professionista, in questo caso il fisioterapista, desideri svolgere la propria attività in modo stabile, autonomamente o come dipendente, in un altro Stato dell'UE. Infatti, la possibilità di lavorare grazie al titolo ottenuto nel proprio Paese è subordinata al riconoscimento della qualifica professionale da parte dello Stato ospitante. Il riconoscimento del titolo di fisioterapista non è automatico, come nel caso del medico, dell'infermiere o del veterinario, ma rientra nel regime di riconoscimento detto Sistema Generale, che contempla un confronto dei percorsi formativi previsti nei due Stati e la possibilità di vincolare il riconoscimento stesso ad esami o tirocini che vengono chiamati di adattamento. Da quanto detto, deriva una differenziazione a seconda dei casi che può essere riassunta come segue:

Titolo di fisioterapista conseguito in Italia: Il fisioterapista in possesso del titolo italiano che intende esercitare la propria professione in un altro Paese comunitario, deve inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità estera competente del Paese nel quale desidera lavorare. In alcuni casi, oltre alla domanda di riconoscimento del titolo, è possibile che le autorità estere preposte a tale funzione richiedano anche la presentazione dell''attestato di conformità e del good professional standing" che viene rilasciato dal Ministero della Sanità su richiesta dell'interessato. Per agevolare l'acquisizione delle informazioni sui procedimenti da seguire per il riconoscimento dei diplomi nazionali all'estero, sono stati istituiti centri specializzati a tale scopo che si chiamano Enic-Naric e che sono presenti in ogni Paese dell'UE, ai quali, dunque, è possibile rivolgersi direttamente.

Per l'Italia, il centro Enic-Naric si chiama Centro Informazioni Mobilita Equivalenze Accademiche e riconoscimenti dei titoli (CIMEA).

Cliccando sui seguenti link è possibile accedere al sito Enic-Naric e vedere le professioni regolamentate in Italia e quelle regolamentate in Europa

Titolo di fisioterapista conseguito in un Paese dell'UE: Il fisioterapista con un titolo acquisito in uno Stato membro dell'UE che vuole svolgere la professione in Italia, dovrà chiederne il riconoscimento alla relativa autorità competente che, nel caso specifico, è la seguente:

Ministero della Salute Direzione Generale Risorse Umane e Professioni Sanitarie - Ufficio IV Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma Tel. +39.06.5994.2552/2694/2854/2225/2310/2286 Guarda la pagina del sito del Ministero

Titolo di fisioterapista conseguito in un Paese non dell'UE: Il fisioterapista in possesso di un titolo straniero conseguito in un Paese che non è membro della Comunità deve presentare l'apposita domanda per richiedere il riconoscimento della propria qualifica e solo una volta ottenuta l'autorizzazione dal Ministero della Salute, potrà esercitare la professione in Italia. L'iter va ripetuto anche nel caso in cui il titolo sia già stato riconosciuto in un altro Paese dell'UE.

Titolo di fisioterapista conseguito in uno stato membro dell'UE da un cittadino non comunitario: I cittadini non comunitari che hanno conseguito il titolo straniero di fisioterapista in un Paese membro dell'UE, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione in Italia, devono presentare la domanda per il riconoscimento del titolo al Ministero della Sanità, anche se questo è già stato riconosciuto in un altro Paese della Comunità.

I Tempi per il riconoscimento del titolo di fisioterapista: La normativa prevede che l'Autorità preposta comunichi entro il termine di 1 mese, sia la conferma di ricezione della domanda del riconoscimento del titolo, sia la richiesta di eventuali documenti mancanti. Entro i 4 mesi successivi all'acquisizione completa della domanda e della relativa documentazione, viene espletata la procedura di esame della richiesta, che termina con l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo.

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