Come laurearsi in fisioterapia, i titoli equipollenti, i titoli non riconosciuti
Introduzione - Come laurearsi in fisioterapia, i titoli equipollenti, i titoli non riconosciuti
Vuoi diventare fisioterapista? Con l'entrata in vigore della Legge n. 251 del 10 agosto 2000, per diventare un professionista della riabilitazione fisioterapica è necessario ottenere il diploma del Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed istituito dal D.M. 270/04. Al corso si può accedere solo dopo avere superato il test di ammissione, essendo a numero programmato. Il diploma ha il valore dell'esame di stato e, quindi, di titolo abilitante all'esercizio della professione, in quanto a tutt'oggi non esiste un albo dei fisioterapisti.
Il corso di laurea in fisioterapia ha una durata di 3 anni e prevede l'acquisizione di complessivi 180 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai fini del conseguimento del diploma finale. Il numero degli esami può variare in base al regolamento delle varie Università che istituiscono il corso, ma in ogni caso, lo studente effettuerà un percorso formativo che riguarda, tra l'altro, la biologia molecolare, l'anatomia, psicologia, sociologia, pedagogia, educazione sanitaria, scienze della riabilitazione, patologia, farmacologia e che forniranno il corredo necessario a sviluppare le corrette abilità teoriche allo svolgimento della futura professione. Riguardo alle abilità pratiche, invece, il corso di laurea in fisioterapia prevede molte ore di tirocinio suddivise nel triennio ed effettuate presso strutture idonee.
Una volta conseguito il diploma di laurea, il fisioterapista abilitato può continuare il percorso di studi, frequentando ulteriori 2 anni per l'ottenimento della Laurea Magistrale della Classe delle Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, che consente l'accesso alle cariche dirigenziali delle strutture pubbliche sanitarie e l'acquisizione di competenze di carattere più manageriale, oppure iscrivendosi a master di primo livello per il titolo di fisioterapista specialista e corsi di perfezionamento. Inoltre, il titolo di studio triennale è necessario per accedere alla formazione complementare, che integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione, ad esempio, nei settori della psicomotricità e della terapia occupazionale.
Titoli equipollenti
Per tutti i fisioterapisti che hanno ottenuto il diploma prima dell'istituzione dei corsi di laurea in fisioterapia, vale l'equipollenza dei titoli di studio conseguiti. Quindi, l'attestato preso in base alla precedente normativa è equipollente al diploma universitario ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
I titoli equipollenti al diploma di laurea in fisioterapia sono:
Fisiokinesiterapista - Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1 Terapista della riabilitazione - Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Decreto del Ministro della Sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali Terapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Legge 11 novembre 1990, n. 341 Tecnico fisioterapista della riabilitazione - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Terapista della riabilitazione dell'apparato motore - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 Massofisioterapista - Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)
Titoli non riconosciuti dal D.Lgs 502 del 1995
Massofisioterapista: Tutti i corsi frequentati dal 1 Gennaio 1996 in poi, non legittimano lo svolgimento di qualsiasi attività sanitaria riabilitativa Massaggiatore e Operatore della Salute: Non abilitato all'esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista Operatore del Massaggio Sportivo: Non abilitato all'esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista Operatore di Tecniche del Massaggio Orientale: Non abilitato all'esercizio di attività sanitaria propria del fisioterapista Laureato in Scienze Motorie: Non autorizzato ad effettuare terapie o prestazione sanitarie Diplomato ISEF: Non autorizzato ad effettuare terapie o prestazione sanitarie Osteopata: Non abilitato all'esercizio della professione sanitaria Testo completo del D.Lgs 502 del 1995